LA SICUREZZA VINCOLA IL DATORE
Venerdì 3 Settembre 2010
- FONTE: IL SOLE 24 ORE
La Cassazione con sentenza n. 31679 del 11.8.2010, ha ribadito che, per garantire la sicurezza sul lavoro, non è sufficiente che i datori di lavoro impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza.
A tali fini, la responsabilità del datore non è esclusa neppure qualora il lavoratore abbia colposamente contribuito a cagionare l'evento infortunistico, salvo i casi in cui il comportamento sia abnorme (nel caso di specie, i lavoratori di un cantiere edile avevano rimosso, su indicazione del soggetto preposto alla sicurezza, i ponteggi posti per la loro sicurezza). Deve, infatti, ritenersi che, sebbene sia da considerarsi imprudente il comportamento del lavoratore che autonomamente e in un ambito estraneo dalle mansioni affidategli rimuova i presidi di sicurezza, la responsabillità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti abbia valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza.