Agevolati solo gli impianti del secondo conto energia
Lunedì 1 Ottobre 2012
- FONTE: Eutekne
Sulla possibilità di usufruire della detassazione ambientale sugli investimenti in impianti fotovoltaici, si ricorda che l’articolo 19 del DM 5 luglio 2012 ha espressamente ammesso la cumulabilità della detassazione ambientale soltanto con le tariffe incentivanti di cui al secondo conto energia (DM 19 febbraio 2007), nel limite del 20% del costo dell’investimento. Nei giorni scorsi l’Assonime, in occasione di una videoconferenza, si esprimeva a favore della cumulabilità dei due incentivi, nel limite del 20% del costo dell’investimento, anche con riferimento al terzo e al quarto conto energia. In merito a questo argomento, il Ministero dello Sviluppo economico, rispondendo ad un quesito, ha ribadito la cumulabilità della detassazione ambientale nei confronti degli impianti di cui al secondo conto energia, evidenziando invece che le tariffe incentivanti di cui al terzo conto energia (DM 6 agosto 2010) non sarebbero cumulabili con la detassazione ambientale, posto che tale agevolazione non compare nell’elenco tassativo di cui all’articolo 5, comma 1 del DM 6 agosto 2010; inoltre, non è applicabile nemmeno il comma 4 del citato articolo 5, che si riferisce soltanto ad incentivi pubblici erogati previo bando.