Abuso di diritto non applicabile ante 2009
Martedì 10 Dicembre 2013
- FONTE: Il Sole 24 Ore
La Commissione tributaria regionale di Milano, sezione distaccata di Brescia, ha affermato che solo successivamente alla pronuncia della Cassazione (sentenza n. 1465/2009) che ha fissato i principi in materia di abuso del diritto è possibile applicare tale principio; in altri termini, se la contestazione riguarda periodi d’imposta precedenti alla predetta sentenza, l’operato dell’Agenzia delle Entrate è illegittimo.