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Non sanzionabile la dichiarazione dati iva tardiva
Venerdì 9 Maggio 2014 - FONTE: Eutekne

Secondo l'art. 35 del DPR 633/72, i contribuenti devono inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività, entro 30 giorni da quando si verifica il fatto relativo alla denuncia. 

La CTR di Palermo, richiamando il concetto di violazione formale prevista dall'art. 6 del d.lgs. 472/97, con la sentenza 157/2/13, ha affermato che non può essere sanzionato il ritardo nell'invio della comunicazione di variazione dati  nella misura in cui non ci sia stata alcuna incisione sui controlli fiscali, nè sulla determinazione o liquidazione del tributo.
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