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Piani attestati: credito maturato da un professionista attestatore
Lunedì 2 Febbraio 2015 - FONTE: Eutekne


La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1765 del 30.1.2015, ha precisato che il credito maturato dal professionista di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) del RD 267/42, incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato preventivo (art. 161 co. 3 del RD 267/42), nel caso di successiva dichiarazione di fallimento è qualificabile come credito di natura prededucibile.

I crediti sorti a seguito delle attività rese in favore del fallimento per la redazione del concordato e la relativa assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione, ovvero quelli “così qualificati da una disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali” previste dal RD 267/1942 (art. 111 co. 2 del RD 267/42).

Questa disposizione stabilisce un precetto di carattere generale privo di restrizioni che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della "par condicio creditorum".

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