Deducibilità delle perdite su crediti
Martedì 15 Marzo 2016
- FONTE: Il Sole 24 Ore
Il comma 5-bis dell’art. 101 del Tuir stabilisce che per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti dei debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo d’imposta in cui si verifica l’imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga successivamente al periodo in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale ossia risulti trascorso il termine di 6 mesi dalla scadenza dei crediti di “modico” valore.