INDEBITA COMPENSAZIONI IVA
Lunedì 1 Marzo 2010
- FONTE: Italia Oggi
In forza dell’art. 10 della L. 102/2009 sono state previste, a far data dal 1.01.2010, regole più rigide per la compensazione orizzontale di eccedenze Iva superiori a 10.000 euro. In estrema sintesi, per la compensazione orizzontale di eccedenze di crediti Iva oltre i 10.000 euro annui, la compensazione del credito Iva annuale o trimestrale può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero dell’istanza modello TR per quella infrannuale, da cui il credito emerge. Anche la compensazione di crediti Iva oltre i 15.000 euro potrà effettuarsi solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, ma in più è necessario chiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni da cui lo stesso emerge.