Lunedì 1 Marzo 2010
- FONTE: Il Sole 24 Ore
L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 24265/RU/2010, ha stabilito che gli eventuali errori di compilazione dei Modelli INTRA, in sede di controllo, non saranno sanzionati, purché siano inviati, entro il 20.07.2010, elenchi riepilogativi integrativi secondo le modalità definite dalla normativa in corso di emanazione.
Se gli elenchi riepilogativi sono stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale) prima della pubblicazione del decreto di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l’obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA.
Dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30.04.2010, invece, i Modelli INTRA presentati secondo modalità non conformi dovranno essere gestiti come segue: per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (con raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, precisando che non sarà più accettato in futuro l’invio di elenchi riepilogativi a mezzo posta; per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta.