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COMUNICAZIONI BLACK LIST, PARTITA IVA DELLA CONTROPARTE ESTERA NON OBBLIGATORIA
Mercoledì 20 Ottobre 2010 - FONTE: IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

Entro il 2.11.2010 deve essere presentata la comunicazione delle operazioni con i cosiddetti Paesi "black list" introdotta dal DL 40/2010.
La compilazione del modello presenta alcune difficoltà di carattere operativo per quanto concerne i dati anagrafici da indicare: in particolare, ci si riferisce ai campi 10 "Codice IVA" e 11 "Codice fiscale" contenuti nel rigo A1, relativi alla controparte estera, per i quali le istruzioni non precisano nulla.
Relativamente al codice fiscale attribuito al soggetto estero, l'art. 4 co. 1 lett. b) del DM 30.3.2010 stabilisce che, in mancanza, deve essere indicato il codice identificativo (potrebbe essere ad esempio il numero di iscrizione al Registro delle società). L'indicazione della partita IVA, invece, dovrebbe effettuarsi soltanto nel caso in cui il dato sia conosciuto o conoscibile; non solo le istruzioni del modello non precisano nulla in merito, ma sarebbe illogico prevedere tale obbligo di indicazione in quanto in molti Stati esteri compresi nelle liste nere l'IVA non esiste.
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