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Scorporo del valore del terreno
Giovedì 22 Gennaio 2015 - FONTE: Eutekne


Tra le modifiche apportate al documento OIC 16 vi è la revisione parziale della sezione dedicata alla separazione tra valore del terreno e valore del fabbricato.

Precedentemente il principio contabile già prevedeva, in linea generale, lo scorporo del valore del terreno dal valore "complessivo" del fabbricato. Tuttavia, era concessa la facoltà di non scorporare il valore del terreno nel caso in cui lo stesso "tendesse" a coincidere con il valore dell’eventuale fondo di ripristino alla data di chiusura.

L’impresa che si trovava nella casistica delineata (sostanzialmente residuale) avrebbe dovuto effettuare egualmente lo scorporo ai fini fiscali, ai sensi del DL 223/2006, creando un disallineamento tra valori contabili e fiscali, con l’inevitabile conseguenza di dare luogo alla gestione della relativa fiscalità differita.

La nuova versione dell’OIC 16, in linea anche con il divieto di compensazione, richiede di scorporare in ogni caso il valore del terreno e, contestualmente, di appostare il pertinente fondo ripristino.

Lo scorporo previsto dai principi contabili nazionali (determinato anche sulla base di una stima) potrebbe, poi, non coincidere con quello fiscale previsto dal DL 223/2006, che avviene sulla base di percentuali forfetarie. Nell’ipotesi in cui il valore contabile del terreno sia inferiore a quello fiscale, si genera fiscalità differita.

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