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Prelevamenti non giustificati
Giovedì 23 Aprile 2015 - FONTE: Il Sole 24 Ore

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4585/2015, afferma il principio secondo cui, in sede di accertamento del reddito professionale, i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari, effettuati da un lavoratore autonomo, non possono essere automaticamente assunti come elementi presuntivi di costi produttivi di compensi non dichiarati.

I giudici di legittimità si allineano con l'orientamento sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014, secondo cui è costituzionalmente illegittimo (in quanto lesivo del principio di ragionevolezza e della capacità contributiva) il principio per cui "i prelievi non riflessi dalle scritture contabili e di cui il contribuente non indica il beneficiario sono riqualificati come ricavi".

In particolare, nel caso di specie (che riguardava un accertamento bancario su un fisioterapista), la Cassazione ha statuito l'errata equiparazione "prelievi-compensi", sulla base del fatto che si devono trattare diversamente i prelievi del professionista da quelli dell'imprenditore, poiché mentre per il primo si verifica "la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali", per il lavoratore autonomo difficilmente da un prelievo può nascere un compenso.
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