IVA pagata a seguito di accertamento
Venerdì 24 Aprile 2015
- FONTE: Eutekne.info
La Corte di Giustizia dell’UE, con la causa C-111/14 del 23.4.2015, ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario la legislazione bulgara, in quanto inibisce la rettifica della fattura a seguito di accertamento della maggiore IVA.
In tal modo, il prestatore che versa l'IVA a seguito di accertamento non può addebitarla in rivalsa, per cui il tributo grava su questi, e viene lesa la neutralità.
L'ordinamento interno pare coerente con il menzionato principio, dal momento che ai sensi dell'art. 60 comma 7 del DPR 633/72 il cedente può addebitare in rivalsa l'IVA accertata, e il cessionario la può detrarre entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello del pagamento in rivalsa.
I problemi, tuttavia, possono emergere sul versante del ravvedimento operoso, dal momento che il cedente, a seguito di ravvedimento, emette la nota di variazione in aumento addebitando l'IVA al cessionario; questo potrebbe vedersi negata la detrazione, in quanto spirato il termine dell'art. 19 del DPR 633/72.