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OiC 25: variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite
Venerdì 24 Aprile 2015 - FONTE: Eutekne.info


Il nuovo principio contabile OIC 25 precisa che alla voce 22 del Conto economico, vanno iscritte, oltre che le imposte correnti, anche l'accantonamento al fondo imposte differite (con segno positivo) e le imposte anticipate (con segno negativo). Devono essere iscritte in tale voce sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio, sia quelle provenienti da esercizi precedenti.

Più in particolare, devono essere rilevate nella voce 22 tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite. Le variazioni possono derivare sia dal venir meno dei presupposti per il mantenimento nell'attivo delle attività per imposte anticipate, sia da eventuali modifiche alle aliquote fiscali dell'imposta.

Devono essere, inoltre, riversate al Conto economico, alla voce 22, anche le variazioni della fiscalità differita che, inizialmente, non è stata contabilizzata quale provento o onere del Conto economico, ma è stata rilevata a patrimonio netto. Si tratta dei casi in cui "l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria".

Costituisce eccezione il caso in cui la variazione della fiscalità differita consegua alla correzione di un errore. In tali fattispecie, la contropartita al Conto economico è generalmente rilevata tra i proventi e gli oneri straordinari, così come previsto dall'OIC 29.

 

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