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Scioglimento del contratto di leasing: somme trasferite dalla societą di leasing all'utilizzatore
Domenica 10 Maggio 2015 - FONTE: Il Sole 24 Ore


Con il parere n. 3 del 2015, Assilea ha fornito la propria interpretazione circa il trattamento IVA da riservare alle somme corrisposte dalle società di leasing agli utilizzatori nel caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria.

Nell'ipotesi di risoluzione consensuale del contratto, quando la società di leasing riconosce una somma all'utilizzatore, tale somma ha natura di corrispettivo di una specifica prestazione di servizi rappresentata dall'obbligazione di permettere alla concedente di stipulare un nuovo contratto di leasing a condizioni più vantaggiose. La suddetta prestazione è effettuata con applicazione dell'IVA secondo il regime (di esenzione o imponibilità) riservato all'operazione di locazione.

Nell'ipotesi di risoluzione per fallimento dell'utilizzatore, le somme eventualmente versate al curatore fallimentare ai sensi dell'art. 72-quater del RD 267/42 non hanno natura di corrispettivo ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72, essendo in presenza di una mera movimentazione di denaro fuori dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72, non soggetta ad obbligo di fatturazione.

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