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Nota interpretativa dell'Agenzia delle Entrate del 16.3.2015: recupero dell'IVA per mancato pagamento
Giovedì 14 Maggio 2015 - FONTE: Il Sole 24 Ore


In una nota interpretativa del 16.3.2015, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la risoluzione del contratto per effetto di una clausola risolutiva espressa, in ragione del mancato pagamento del corrispettivo relativo a operazioni imponibili IVA, può costituire, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, presupposto per il recupero dell’IVA da parte del cedente o prestatore.

Tale interpretazione si estenderebbe anche al particolare caso dei contratti a esecuzione continuata o periodica (es. utilities dell’energia, dell’acqua e della telefonia), per i quali la risoluzione del contratto non segue la regola della retroattività prescritta dall’art. 1458 codice civile.

La nota dell'Agenzia delle Entrate ha fatto seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-337/13 del 15.5.2014) la quale ha ritenuto che, qualora venga esercitata la deroga prevista dall'art. 90 della direttiva 2006/112/CE, (secondo cui, in caso di mancato pagamento di un’operazione già effettuata, gli Stati membri possono prevedere il diritto del prestatore a esercitare la detrazione dell’imposta precedentemente addebitata) devono essere disciplinate tutte le eventuali situazioni (annullamento, recesso, risoluzione, ecc.) in cui l’operazione viene effettuata e il corrispettivo non viene pagato.

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