Mercoledì 13 Maggio 2015
- FONTE: Italia Oggi
La Commissione tributaria della Toscana, con la sentenza n. 401/17/15, ha stabilito interessanti principi in tema di frodi legate all’utilizzo di depositi Iva. In particolare, conferma la legittimità dell’individuazione del gestore di fatto di una società quale quadro probatorio in cui, a fronte della sicura attività gestoria esercitata dal titolare di fatto, in assenza del quale non vi è alcuna prova della reale esistenza del rapporto di mandato, che avrebbe giustificato l’attività.