Accantonamenti per rischi e oneri
Lunedì 27 Aprile 2015
- FONTE: Italia Oggi
Nella determinazione della base imponibile IRAP, gli accantonamenti per rischi ed oneri indicati nelle voci B.12 e B.13 del Conto economico sono indeducibili.
In deroga a tale regola generale, la circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 19.2.2008, ha chiarito che sono comunque deducibili, all'atto dell'effettivo sostenimento, le spese che gli accantonamenti che sono chiamati a fronteggiare:
· ancorché non espressamente risultanti nella relativa voce del Conto economico, per via dell'utilizzo del fondo iscritto nel passivo dello Stato patrimoniale;
· a condizione che si tratti di spese potenzialmente classificabili in una voce dell'aggregato B rilevante ai fini IRAP.
Analogo principio è applicabile nel caso in cui, privilegiando il criterio della classificazione dei costi per natura, gli accantonamenti per rischi e oneri siano imputati in voci diverse dalla B.12 e B.13 di Conto economico. Infatti, non potendo beneficiare di un trattamento differenziato, essi sono comunque indeducibili. I corrispondenti costi sono invece deducibili all'atto dell'effettivo sostenimento, alle condizioni sopra evidenziate.
Sono, invece, deducibili già all'atto dello stanziamento a Conto economico, in quanto in tale momento già certi e oggettivamente determinabili:
· gli accantonamenti relativi ai costi di post chiusura delle discariche;
· gli accantonamenti al fondo di ripristino dei beni dell'azienda in affitto o usufrutto.