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Nuovo OIC 25: operazioni che non determinano effetti sul Conto economico
Martedì 28 Aprile 2015 - FONTE: Eutekne.info


Il nuovo OIC 25 disciplina la fiscalità differita sulle operazioni che, pur non producendo effetti nel Conto economico, determinano il sorgere di differenze temporanee, quali ad esempio:

·       operazioni straordinarie (come fusioni, scissioni o conferimenti);

·       rivalutazione di attività iscritte nello Stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi;

·       riserve in sospensione di imposta.

Anche per tali operazioni è richiesta l'iscrizione delle attività per imposte anticipate e le passività per le imposte differite nel bilancio nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee.

Il principio contabile prevede alcuni casi, che costituiscono eccezione, nei quali non deve essere rilevata la fiscalità differita.

In particolare, non deve essere stanziata la fiscalità differita:

·       sulla rilevazione iniziale dell'avviamento;

·       sulla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico, né il reddito imponibile, e non è un'operazione straordinaria.

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