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Bancarotta fraudolenta
Venerdì 1 Maggio 2015 - FONTE: Eutekne.info

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18143 del 30.4.2015, ha precisato che ai fini della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale può rilevare l’inattendibilità delle annotazioni (nel caso di specie, contenute nelle schede-giornale), tale da non garantire la certa corrispondenza delle registrazioni contabili alla realtà economica dell’impresa.

La Suprema Corte, inoltre, nella sentenza n. 18208 del 30.4.2015, ha precisato che, ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione, non rileva la possibilità di riprendere, a mezzo dell’esercizio di azione revocatoria da parte della curatela, quanto ceduto. Il ritorno del bene distratto, eventualmente e successivamente in tal guisa recuperato, non incide in alcun modo sulla sussistenza dell’elemento materiale della fattispecie di bancarotta, che si perfeziona con il distacco del bene dal patrimonio della società fallita e viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento (cfr. Cassazione n. 39635/2010). Neppure rileva l’art. 2560 comma 2 c.c., per il quale l’acquirente risponde, insieme all’alienante, dei debiti dell’azienda ceduta, posto che tale principio riguarda la cessione dell’intera azienda, essendo i beni aziendali posti a garanzia dell’intero complesso di obbligazioni dell’impresa e non solo di quelle relative al ramo di azienda ceduto.
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