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Nuovo OIC 17: bilancio consolidato
Lunedì 4 Maggio 2015 - FONTE: Eutekne.info


Nel nuovo OIC 17 viene previso, come regola generale, che, nel caso in cui vengano meno le cause di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, il consolidamento debba avvenire a partire dalla data nella quale esse vengono meno.

In particolare, nel caso di esonero dalla redazione del bilancio consolidato dovuto alla dimensione modesta del gruppo o all'irrilevanza delle partecipazioni, potrebbe non essere disponibile la documentazione a supporto dei valori correnti delle attività e delle passività alla data di ottenimento del controllo e, pertanto, il principio contabile in esame prevede che in queste fattispecie, il consolidamento delle partecipazioni debba essere attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento.

Diverso è il caso di esonero per sub-holding in quanto le partecipazioni di controllo sono già state consolidate, sebbene nel bilancio consolidato di una controllante di livello superiore e per questo motivo il principio raccomanda che il consolidamento sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni.

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