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Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 27/3/2015: chiarimenti sul "reverse charge"
Sabato 28 Marzo 2015 - FONTE: Il Sole 24 Ores


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 27.3.2015, ha fornito alcuni chiarimenti sull'estensione del meccanismo del reverse charge alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici", stabilendo che a decorrere dall'1.1.2015, si deve fare ricorso alle attività individuate dai codici ATECO 2007.

In particolare, si osserva che deve essere applicato il meccanismo dell'inversione contabile per le prestazioni di manutenzione e riparazione degli impianti relativi ad edifici (codici ATECO 43.21.01 e 43.21.02). Stando a un'interpretazione letterale della norma, invece, le prestazioni di manutenzione e riparazione relative ad impianti sarebbero risultate escluse dall'applicazione del reverse charge.

Anche per quanto riguarda le prestazioni di "completamento" si deve fare riferimento alla descrizione oggettiva delle attività secondo i codici ATECO, senza che assuma rilievo la natura dell'intervento edilizio posto in essere (manutenzione, ristrutturazione, restauro, nuova costruzione).

Dal punto di vista soggettivo, la circolare n. 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate specifica che il meccanismo dell'inversione contabile non si applica per le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi che beneficiano di particolari regimi speciali che prevedono il sostanziale esonero dagli adempimenti IVA: tra questi, i produttori agricoli esonerati art. 34 del DPR 633/72, gli esercenti attività di intrattenimento art. 74 del DPR 633/72, gli enti che si avvalgono del regime forfetario L. 398/91 e le imprese di minori dimensioni del settore degli spettacoli viaggianti.

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