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Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/D del 25.03.2015: chiarimenti sull'accertamento doganale
Mercoledì 1 Aprile 2015 - FONTE: Il Sole 24 Ore


La circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 3/D  del 25.03.2015, ha precisato, in coerenza con quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, i doveri degli Stati europei in tema di contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali, di limiti temporali e tributo oggetto di accertamento doganale.

L’accertamento di eventuali fatti aventi rilevanza penale ha termine triennale e nel caso di accertamento dell’Iva all’importazione (il cosiddetto "RPT”), questa deve essere assimilata ai dazi doganali poiché si possa applicare la disciplina dettata dal Codice doganale.

Le risorse proprie tradizionali, ai fini dell’accertamento, devono essere contabilizzate dagli Stati membri solo nel caso in cui le amministrazioni nazionali siano responsabili del decorso del termine di accertamento a causa di errori, inerzie o negligenze. Invece, se l'obbligazione doganale sorge a seguito di atto perseguibile penalmente, il termine triennale è prescrizionale, e segue le regole concernenti tale istituto giuridico, che, sotto vari aspetto, non coincidono con la decadenza; in ogni circostanza, la notizia di reato va inviata entro il menzionato termine triennale.

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