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Effetto ai fini fiscali e contributivi della cancellazione della società
Venerdì 3 Aprile 2015 - FONTE: Eutekne.info


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 del 2.4.2015 ha stabilito che l'art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014 è una norma sostanziale, infatti, dal momento che incide sulla capacità delle società non può essere applicata retroattivamente.

La disposizione sancisce che, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese, nei confronti degli enti impositori e previdenziali, sono validi gli atti impositivi e del contenzioso intestati in capo al soggetto estinto.

Optando quindi per l'irretroattività della norma, da un lato non vi è alcuna sanatoria dei provvedimenti che, in passato sono stati emessi nei confronti della società estinta e non dei soci fiscalmente responsabili ai sensi dell'art. 2495 c.c., dall'altro l'emissione dei menzionati atti è possibile solo per le società la cui richiesta di cancellazione è stata presentata dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014.

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